Il panorama degli incentivi per le pompe di calore nel 2024 si presenta ricco di opportunità per chi desidera adottare soluzioni energetiche sostenibili e all'avanguardia.
Le agevolazioni offerte dal governo italiano sono:
- l'Ecobonus al 65%;
- il Bonus Casa al 50%;
- il Superbonus al 70%;
- il Conto Termico.
Queste misure mirano a promuovere la transizione verso sistemi di riscaldamento più efficienti e rispettosi dell'ambiente, offrendo vantaggi economici significativi per chi decide di investire in una pompa di calore.
Ecobonus al 65%
In base al comma 347, articolo 1, Legge 296/2006, è possibile ottenere una detrazione del 65% per la spesa sostenuta nell'ambito dell'efficientamento energetico, precisamente quando si decide di sostituire in maniera totale o parziale l'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di pompa di calore ad alta efficienza.
È fondamentale notare che l'intervento deve configurarsi come una sostituzione integrale o parziale dell'impianto termico esistente, non come una nuova installazione.
Sostituendo, ad esempio, l'obsoleto impianto a caldaia e radiatori con una pompa di calore, è possibile recuperare il 65% delle spese sostenute tramite detrazioni dalle future tasse IRPEF o IRES (in caso di società). In alternativa alle detrazioni, esiste la possibilità di cedere il credito a banche o all'impresa esecutrice dei lavori, ottenendo un vantaggio immediato o uno sconto in fattura.
Si sottolinea che, con il decreto-legge 11/2023, sarà possibile beneficiare di sconti in fattura e cessione del credito solo per chi avrà avviato l'iter autorizzativo comunale prima del 17 febbraio 2023.
Chi può accedere all’Ecobonus e a quali edifici è rivolto?
L'Ecobonus è aperto a diverse categorie di contribuenti, tra cui persone fisiche, società di persone (SS, SNC, SAS), società di capitali (SRLS, SPA, SRL, SAPA). La sua flessibilità si estende a una vasta gamma di immobili, inclusi negozi, abitazioni, laboratori, uffici, capannoni industriali, magazzini, beni merce, patrimoniali e strumentali.
L'aliquota del 65% si applica sulle spese totali sostenute, con un limite massimo di detrazione di 30.000 € per unità immobiliare. Questo significa che è possibile spendere fino a 46.153,84 €, recuperando il 65%, ovvero 30.000 €.
Ecobonus per pompe di calore
Per accedere all'Ecobonus, le pompe di calore devono garantire efficienza, dimostrabile attraverso il coefficiente di prestazione (COP) e, se forniscono il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi stabiliti nell'allegato F del Decreto Requisiti 2020. In caso di pompe di calore elettriche con variatore di velocità (inverter), i valori sono ridotti del 5%.
Le spese agevolabili includono lo smontaggio dell'impianto esistente, la fornitura e posa in opera delle apparecchiature, interventi sulla rete di distribuzione, sistemi di accumulo, trattamento dell'acqua, dispositivi di controllo, prestazioni professionali (geometra, architetto, ingegnere).
Al termine dei lavori, è obbligatorio comunicare i dati dell'intervento all'Enea entro 90 giorni successivi alla conclusione tramite il sito web dedicato.
Per quanto riguarda l'installazione della pompa di calore, è importante notare che l'Ecobonus è accessibile solo in caso di sostituzione di un generatore esistente (caldaia o vecchia pompa di calore), non in nuove installazioni.
Bonus Casa al 50%
Il Bonus Casa costituisce un incentivo edilizio che consente di recuperare parte delle spese sostenute durante lavori di ristrutturazione domestica attraverso una detrazione fiscale del 50%, con un tetto massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare coinvolta.
Per il 2024, le regole del bonus del 50% restano invariate rispetto agli anni precedenti.
Il calcolo del limite massimo impone di moltiplicare l'importo previsto per singola unità immobiliare per il numero totale di unità censite in catasto all'inizio dei lavori. Anche se un'unità immobiliare viene divisa in due alla fine dei lavori, il tetto massimo di 96.000 euro deve essere comunque rispettato.
Chi può accedere al Bonus Casa 2024 e richiedere la detrazione?
L'agevolazione è aperta a tutti i contribuenti che soddisfano i requisiti previsti, permettendo loro di ottenere uno sconto sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta. Tale agevolazione è estesa anche ai contribuenti residenti all'estero.
Contrariamente alla percezione comune, il diritto al Bonus Casa non è esclusivo dei proprietari degli immobili. Soggetti come nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali, e soggetti che producono redditi in forma associata possono beneficiare del bonus, rispettando le condizioni stabilite.
In particolari casi, futuri acquirenti potrebbero accedere all'agevolazione, qualora abbiano registrato il contratto preliminare di compravendita, possiedano l'immobile e si assumano l'onere dei lavori di ristrutturazione.
Quali sono i lavori ammissibili al Bonus Casa?
Per quanto riguarda i lavori ammissibili al Bonus Casa 2024, la detrazione del 50% si applica a una vasta gamma di interventi, tra cui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali (condomini) e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, inclusi immobili rurali e pertinenze.
Il bonus è esteso anche a lavori eseguiti in economia (lavori svolti senza l'intervento di imprese), consentendo la detrazione delle spese sia per la manodopera sia per i materiali.
Superbonus al 70%
Dal 1 gennaio 2024, il panorama della ristrutturazione edilizia agevolata ha vissuto una svolta significativa. Concluso il periodo del superbonus con aliquota maggiorata al 90/110%, per tutto il 2024 alcuni beneficiari avranno accesso al bonus del 70%, come previsto dall'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, noto come Decreto Rilancio. Nell'ultimo anno di validità, il 2025, il superbonus vedrà la sua aliquota ridotta al 65%.
Superbonus 70%: nuove condizioni
L'orizzonte temporale del superbonus, secondo quanto stabilito dall'articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio, si orienta verso nuove condizioni. Dal 2024, non sarà più possibile avviare interventi di superbonus su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.
Tuttavia, saranno concessi quelli eseguiti dai condomini (anche minimi), dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), Associazioni di Volontariato (AdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
L'aliquota applicata sarà del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
È importante sottolineare che l'articolo 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio consente l'utilizzo del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il superbonus è applicabile alle spese sostenute per interventi ammissibili con erogazione di contributi per riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tuttavia, tali contributi sono esclusi nei casi in cui il danno sia preesistente all'evento sismico o il livello del danno non determini l'inagibilità del fabbricato.
Superbonus 110%: la mini-sanatoria di fine 2023
La transizione dal superbonus 110% al nuovo scenario del 70% nel 2024 implica la necessità di considerare i lavori non completati entro il 31 dicembre 2023. A tal fine, è stata istituita una "mini-sanatoria" per i lavori non ultimati, accompagnata dalla creazione di un "fondo povertà" destinato a compensare la differenza tra l'aliquota precedente del 110% e quella attuale del 70%.
Questo fondo è riservato a redditi con Isee sotto i 15.000 euro ed è destinato a coprire la differenza solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60%.
Conto termico 2.0
Attraverso il processo del Conto Termico CT, è possibile ottenere incentivi per interventi mirati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili in edifici o unità immobiliari. Questo meccanismo rimborsa fino al 65% delle spese sostenute per interventi conformi ai requisiti del Decreto Conto Termico (DM 16 febbraio 2016), differenziandosi dalle detrazioni fiscali come l'ecobonus.
Chi sono i beneficiari e su quali edifici è possibile richiedere il Conto Termico?
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) gestisce il processo e promuove la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I potenziali beneficiari includono pubbliche amministrazioni, cooperative edilizie, società a patrimonio pubblico, privati e imprese.
Gli interventi agevolabili riguardano edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni, e comprendono abitazioni, locali commerciali, laboratori e capannoni.
Come richiedere l’incentivo
Per richiedere l'incentivo, è necessario dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente fotografandolo con chiarezza. Gli interventi ammissibili per privati e imprese includono la sostituzione di impianti di climatizzazione, l'installazione di collettori solari termici e altre migliorie.
La richiesta di incentivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, e i pagamenti non possono essere datati più indietro di 90 giorni dalla data di presentazione dell'incentivo. Il Soggetto Responsabile deve dimostrare di sostenere i costi in prima persona, effettuando pagamenti tracciabili.
Come avviene l’erogazione dell’incentivo?
L'erogazione dell'incentivo avviene tramite bonifico bancario, con importi fino a 5.000 € erogati in un'unica rata e importi superiori in rate annuali.
È prevista una scadenza dell’incentivo?
Non è prevista una scadenza dell’incentivo (il GSE stanzia 900 milioni annui fino ad esaurimento fondi), ma è obbligatoria la manutenzione dell'impianto per 5 anni.
Il Conto Termico è cumulabile?
Il Conto Termico non è cumulabile con altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia e contributi in conto interesse, mentre per i soggetti privati è consentita la cumulabilità con altri incentivi non statali fino al 60% della spesa effettuata.